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Ordinanza del Tribunale delle Imprese di Ancona a favore della Playlover Academy S.n.c.

Ordinanza del Tribunale delle Imprese di Ancona a favore della Playlover Academy S.n.c.

ANCONA – Con il patrocinio dello Studio Legale Adamo di Bologna, la Soc. Playlover Academy S.n.c. ha ottenuto un importante provvedimento nei confronti del Sig. Nicola Santi.

Il 4 marzo 2021 il Tribunale delle Imprese di Ancona si è così pronunciato:

“P. Q. M.

Visti gli artt. 669 sexies e 700 c.p.c., 131, 133 C.P.I, 156 L.D.A.,

CONFERMA

Il decreto emesso inaudita altera parte in data 01/02/2021;

DISPONE

La somma di E. 500,00 per ogni violazione da parte di Santi Nicola delle condotte inibite con il presente provvedimento;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata, a cura della ricorrente e a spese del resistente, per una volta e per estratto, in edizione domenicale, su “Il Resto del Carlino”, edizione di Pesaro; “Vivere Pesaro”, Notizie; “Giornale online di Pesaro e Urbino”; sul sito web “www.quimarotta.it”; su “Altro Giornale Marche”;

CONDANNA

Il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano per le causali di cui in motivazione- in E. 4185,00 a titolo di compensi professionali, E. 518,00 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.

Dispone la immediata trasmissione degli atti – per il tramite della Cancelleria – alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per gli aspetti penali che la vicenda de qua eventualmente presenta”.

Accogliendo le domande proposte dalla Soc. Playlover Academy S.n.c., il Tribunale delle Imprese, confermando il precedente decreto inaudita altera parte, ha inibito al Sig. Nicola Santi la diffusione di qualsiasi contenuto elaborato e commercializzato da Playlover Academy Snc, nonché l’ulteriore impiego del marchio o del logo Playlover Academy Snc, nonché denominazione, nome a dominio e/o comunque di qualunque altro segno distintivo comunque ad essa riconducibile.

Il Tribunale di Ancona ha, peraltro, rilevato come “il comportamento del Santi è idoneo a generare conseguenze irreparabili, quali il definitivo sviamento di clienti, aggravato, fra l’altro, dalla estrema difficoltà di quantificazione del pregiudizio patito dai ricorrenti, non vi è nemmeno la certezza di potere ricostruire a posteriori le attività illecite del Santi”.

Per tali ragioni il Giudice del Tribunale delle Imprese di Ancona accoglieva “le richieste di applicazione delle penali e di pubblicazione della presente ordinanza in quanto strettamente connesse alle richieste inibitorie ivi accolte”.

 

 

 

 

 

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